Con l’interpello ambientale del 20 febbraio 2024 n. 31612 il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto chiarimenti alla commissione europea in merito alla definizione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

Cosa tratta l’interpello?

In tale interpello viene richiesto:

  1. se l’esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di rifiuti sia applicabile ai residui della manutenzione del verde pubblico e privato
  2. in quali condizioni i residui di manutenzione del verde pubblico e privato siano qualificabili come sottoprodotti
  3. se i residui della manutenzione del verde utilizzati in impianti per la produzione del biogas o per il compostaggio possono essere direttamente qualificati come sottoprodotti, esonerando il produttore e l’utilizzatore dall’onere di attestare in ogni fase della gestione del residuo, il rispetto delle condizioni per la qualifica del prodotto.

Cos’è un sottoprodotto?

Ad oggi la normativa nazionale definisce all’interno del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 all’art. 184-bis le condizioni per classificare un residuo di produzione come sottoprodotto, e sono:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Quale è la risposta della UE?

  1. La Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti definisce al suo articolo 3 il rifiuti come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. L’articolo 2 elenca i materiali da non considerarsi rifiuti, ma non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico o privato. Per questi motivi i servizi della Commissione considerano che questo tipo di rifiuto sia soggetto agli obblighi della direttiva.
  1. L’articolo 5 della Direttiva al paragrafo 1 stabilisce le seguenti condizioni per l’identificazione come sottoprodotto:
  • È certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o
  • La sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
  • La sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione
  • L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana

Per tali ragioni i servizi della commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un processo di produzione in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto e di conseguenza i residui della manutenzione non possono essere considerati sottoprodotti.

  1. Per lo stesso motivo indicato nella risposta alla seconda domanda, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas

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