Che cos’è la SCIA Alimentare?

La SCIA alimentare (Segnalazione Certificata d’Inizio di un’attività imprenditoriale, commerciale e artigianale) è una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà che attesta il rispetto di requisiti e di prescrizioni di norme. Con il D. Lgs. n. 78/2010 (che ha modificato l’art. 19 della Legge n. 241/1990), la SCIA alimentare ha sostituito le D.I.A. e D.I.A.P. (Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva), in quanto assolve anche l’obbligo di notifica imposto dal Regolamento CE 852/04 a cui sono assoggettati tutti gli Operatori del Settore Alimentare. All’atto pratico la S.C.I.A. consiste in una serie di autocertificazioni che riguardano il possesso dei requisiti necessari dei locali, dell’attività e del personale, e che si diversificano in relazione alla attività che si intende esercitare.

La SCIA, dunque va a sostituire “…Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi…”.

Chi è obbligato a presentarla?

Di seguito vengono elencate le principali attività produttive soggette a presentazione della SCIA:

  • commercio al dettaglio in sede fissa;
  • commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
  • attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, etc.)
  • attività di agriturismo;
  • commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
  • attività di deposito;
  • attività di trasporto di prodotti alimentari;
  • commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
  • commercio di additivi e miscele destinate all’alimentazione animale;
  • apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.
  • attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
  • attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
  • somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
  • variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
  • somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
  • sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
  • modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
  • stabilimenti industriali;
  • modifica dei locali o degli impianti;
  • attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
  • modifica degli aspetti merceologici;
  • modifica del ciclo produttivo

Quando va presentata?

La SCIA, essendo una autodichiarazione responsabile sul possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività e deve rappresentare la concreta configurazione di essa (dall’assetto societario alla conformazione dei locali e alle attrezzature utilizzate). La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, inoltre essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall’art. 11 comma 8 del D.P.R. n. 581 del 1995.

Come va presentata e da chi?

In base alle regole stabilite dal DPR 160/10, la SCIA deve essere presentata solamente in modalità telematica, attraverso modalità che possono differire a seconda del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) destinatario e al tipo di attività da intraprendere. La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Per una corretta presentazione è pertanto opportuno rivolgersi preventivamente al SUAP territorialmente competente, informandosi presso il Comune. È possibile utilizzare la modulistica regionale, approvata con decreto 18 marzo 2011, n. 2481 e pubblicata sul BURL n. 12 del 22 marzo 2011. Una volta presentata correttamente la SCIA si riceve la ricevuta di avvenuto deposito emessa dal SUAP, costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o modificarla. La ricevuta di avvenuta consegna, non attesta la valutazione della pratica da parte degli addetti; successivamente si riceverà una mail con esito favorevole, esito negativo o di integrazione documentale.

L’invio della SCIA può essere effettuato direttamente dal soggetto titolare dell’attività da avviare oppure può essere effettuato tramite un intermediario di fiducia, ai quali dovrà essere conferita apposita procura.

• Professionista (ad es. Biologo);

• Associazione di Categoria;

Per la presentazione bisogna essere in possesso di una casella di posta certificata (PEC) e di un dispositivo per la Firma Digitale, in quanto ogni documento che deve essere inoltrato alla PA dovrà essere firmato digitalmente dal procuratore ed inviato via PEC in modo da accertarne la validità.

Modulistica S.C.I.A.

La modulistica è elaborata in due modelli:

  • Modello A: comunicazione dell’avvio di nuove attività o di modifiche di attività esistenti in relazione a sede, aspetti merceologici, locali, impianti, ciclo produttivo, o altre variazioni significative
  • Modello B: comunicazione di modifiche inerenti subingresso, cessazione, sospensione / ripresa, cambiamento di ragione sociale, modifica dei soggetti titolari dei requisiti

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività oltre da dichiarazioni sostitutive di certificazioni deve essere corredata di:

  • Planimetrie dell’esercizio complete di impianti tecnologici, con indicazione dell’ubicazione dell’attività, evidenziando ingressi e uscite ed aree di servizio (locale cucina, locale preparazione alimenti, zona di somministrazione e servizi) redatta da tecnico abilitato;
  • Relazione tecnica dei locali e delle attrezzature con descrizione dell’attività, del ciclo produttivo, con indicazioni sulle emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l’approvvigionamento di acqua potabile, redatta da professionista iscritto all’Ordine Professionale;
  • Conformità degli impianti (D. M. n. 37/2008);
  • Certificato di destinazione d’uso e agibilità dei locali.

Cosa succede in seguito alla presentazione della Scia alimentare?

Ogni pubblica amministrazione che riceve la documentazione di una SCIA, deve accertare entro 60 giorni dal ricevimento il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati. In caso negativo, dovrà adottare i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, dove necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci. Si suggerisce agli operatori di trattenere in azienda copia della SCIA presentata al SUAP, unitamente alla prova dell’avvenuta presentazione. Ai fini igienico-sanitari la presentazione della SCIA costituisce titolo per l’inizio immediato dell’attività, fatto salvo l’eventuale obbligo dell’ottenimento preventivo di specifiche autorizzazioni come ad esempio nel caso del commercio nelle medie strutture di vendita e nella GDO, o degli stabilimenti che producono alimenti destinati ad una alimentazione particolare, aromi e additivi. Proprio in considerazione del carattere di autocertificazione della  SCIA, la compilazione della modulistica comporta la piena responsabilizzazione dell’operatore alimentare, che si assume tutte le responsabilità in campo civile e penale delle proprie dichiarazioni relativamente alla conformità strutturale dei locali, alla predisposizione ed applicazione di idonee procedure di controllo del rischio in impresa alimentare, o più in generale alla conformità alle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, edilizia, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’eventuale non rispondenza al vero di quanto dichiarato andrebbe incontro a quanto previsto dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 .

Nota: Gli operatori del settore alimentare nel settore della vendita tramite apparecchi automatici sono tenuti ad effettuare una comunicazione semestrale alla ATS relativa alle nuove installazioni / cessazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari (art. 5, Legge Regionale n. 9/2009). Tale comunicazione NON deve essere effettuata attraverso SCIA.

Chi è esonerato dalla presentazione della SCIA alimentare?

I casi di esclusione dell’applicazione di tale regolamento sono limitati a:

  • produzione primaria destinata al consumo privato;
  • preparazione di alimenti destinata al consumo privato;
  • fornitura di piccoli quantitativi di produzione primaria destinati al consumatore finale o ai dettaglianti.

I requisiti dei locali sono sinteticamente presentati nell’all. II del Regolamento, e in conformità a quanto previsto dagli indirizzi comunitari non esprimono vincoli tassativi relativamente a locali e impianti, ma definiscono l’obbligo dell’operatore alimentare di individuare soluzioni tecniche tali da garantire la sicurezza igienica delle proprie lavorazioni.

Come avvengono i controlli ispettivi da parte degli organi di vigilanza?

La SCIA viene trasmessa dal S.U.A.P. all’ATS, che provvede alla registrazione dell’Impresa Alimentare ai sensi del Regolamento CE 852/04, e ne dispone il controllo con una tempistica definita in funzione del codice di rischio attribuito. Il controllo, contrariamente a quanto avveniva ai tempi dell’autorizzazione sanitaria, avviene soltanto ad attività iniziata, e pertanto l’Operatore del Settore Alimentare deve già essere in possesso di tutti i necessari requisiti fin dall’inizio della propria attività. Non soltanto i locali devono garantire la sicurezza alimentare degli alimenti, ma deve essere adottato ed applicato il manuale di autocontrollo redatto ai sensi del sistema HACCP. Il Regolamento CE 852/2004 “Igiene dei prodotti alimentari” stabilisce le norme generali sull’igiene dei prodotti alimentari destinate in modo particolare agli operatori del settore. In particolare tale regolamento enuncia il principio che la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti fa capo agli operatori del settore alimentare, e si riferisce alle procedure basate sul sistema HACCP come metodo per accrescere tale responsabilità. Nel Regolamento CE 852/04 si trovano anche le indicazioni che riguardano l’obbligo per l’Operatore del Settore Alimentare di provvedere alla formazione degli addetti e l’obbligo di avere procedure di autocontrollo redatte ai sensi del sistema HACCP. La definizione delle procedure di controllo avviene a seguito dell’analisi dei processi che si svolgono nell’attività e nell’individuazione dei punti critici. L’Operatore del Settore Alimentare deve inoltre garantire il rispetto di quanto previsto dal REG CE 178/2002 in materia di tracciabilità, che richiede all’operatore di poter dimostrare la provenienza di tutti gli alimenti presenti nel proprio locale. Nel caso di laboratori di preparazione devono essere rispettati anche gli obblighi previsti dal REG CE 2073/2005  (criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari).

In occasione del controllo ufficiale, l’ATS effettua una verifica di tutti gli aspetti sopra menzionati:

  • la rispondenza dei locali ai requisiti di sicurezza alimentare
  • l’assolvimento degli obblighi di formazione
  • la presenza e l’applicazione delle procedure di autocontrollo
  • l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità
  • la rispondenza degli alimenti al REG CE 2073/2005  (ove applicabile)

Da sapere

• è estremamente importante oltre che compilare la SCIA in maniera completa e corretta, essere consapevoli del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;

• lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).

Quando la SCIA non è sufficiente è necessario una autorizzazione?

Prima della modifica dell’art. 19 della Legge 241/1990, l’avvio delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande era determinato dall’efficacia immediata o differita della dichiarazione di inizio attività; con l’art. 49 del D.Lgs. n. 78 del 2010 bisogna considerare attività soggette a SCIA solo quelle previste dal D.Lgs. n. 59/2010.

Pertanto risulta evidente l’inammissibilità di procedere con la SCIA nei casi in cui la materia di settore dispone la necessità di strumenti di programmazione. Pertanto, in riferimento alle attività commerciali, resta la necessità dell’autorizzazione nei seguenti casi:

• avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;

• trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate;

• avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 59;

• avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 114/1998.

È da tener presente però che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare del 21/06/2011 prot. 0118160, ha chiarito l’ammissibilità all’istituto della SCIA nel caso di apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande situati nelle zone che il Comune non ha sottoposto alla tutela prevista dal comma 3 dell’art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010.

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