Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.
L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti. È stata prevista in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione / dichiarazione sostitutiva con validità fino alla data del 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024 invece per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Chi deve avere la Patente a Crediti Cantieri?
Sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Chi è esonerato dal possesso della Patente a Crediti Cantieri?
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Quando entra in vigore la Patente a Crediti Cantieri?
Il portale Ispettorato del Lavoro: Servizi Online e Patente a Crediti per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo [email protected].
ATTENZIONE: dovrà essere conservata unitamente all’avvenuta consegna e accettazione della pec.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Come richiedere la Patente a Crediti Cantieri?
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
I requisiti richiesti sono:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Quando viene revocata o sospesa la Patente a Crediti Cantieri?
La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti.
L’adozione del provvedimento di sospensione:
- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui derivala morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Come funziona la Patente a Crediti?
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Quali sono alcune delle attività che permettono di ottenere crediti ulteriori?
Ecco alcuni esempi:
- Possesso certificazione di un sgsl conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
- Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. Ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.
- Adozione del DVR previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente
- Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.
In quali casi è prevista la decurtazioni dei crediti?
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Le infrazioni vanno dall’omissione dell’elaborazione del DVR e del piano di emergenza evacuazione nei casi meno gravi fino ad arrivare ad infortuni mortali nei casi più gravi.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Come si recuperano i crediti decurtati?
In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
Cosa succede se si opera nei cantieri senza Patente a Crediti?
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Chi è tenuto a verificare il possesso della Patente a Crediti?
Il decreto PNRR 4 – modificando l’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 con l’inserimento della lettera b-bis al c. 9 – dispone che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo – debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell’Attestazione SOA), anche in caso di subappalto.
L’omissione dell’accertamento in questione, così come disposto dall’art. 157 del D.Lgs.vo 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.