Legionella: cos’è?
La legionella è un batterio che trova terreno fertile negli impianti idrici caratterizzati da una manutenzione insufficiente o assente, causando infezioni e patologie nell’essere umano.
Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da questi ambienti esse raggiungono quelli artificiali come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana (Declerck et al., 2007; Fliermans et al., 1981).
“Legionellosi” è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri Gram-negativi aerobi del genere Legionella. Essa si può manifestare sia in forma di polmonite con tasso di mortalità variabile tra 10-15%, sia in forma febbrile extrapolmonare o in forma subclinica. La specie più frequentemente coinvolta in casi umani è L. pneumophila anche se altre specie sono state isolate da pazienti con polmonite. I termini “legionellosi” e “Malattia dei Legionari”, vengono usati come sinonimo per indicare le forme morbose gravi (polmoniti) causate da microrganismi del genere Legionella.
La legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente Legionella, oppure di particelle derivate per essiccamento.
Le goccioline si possono formare sia spruzzando l’acqua che facendo gorgogliare aria in essa, o per impatto su superfici solide. La pericolosità̀ di queste particelle di acqua è inversamente proporzionale alla loro dimensione. Gocce di diametro inferiore a 5μ arrivano più̀ facilmente alle basse vie respiratorie.
Negli ultimi anni l’ISS ha registrato un costante aumento dei casi di legionellosi in Italia. Nel 2022 sono stati più di 3.000 i casi confermati, con un incremento del 14% rispetto al 2021.
L’analisi del rischio legionella costituisce il punto di partenza per esaminare gli aspetti critici e le potenziali fonti di rischio negli impianti idrici e aeraulici di una struttura suscettibile alla contaminazione da parte di questo batterio. Iniziare con una valutazione accurata del rischio è fondamentale per determinare le misure di prevenzione da adottare e, di conseguenza, ridurre la possibilità di contaminazione legata alla proliferazione incontrollata della legionella.
Legionella: chi deve effettuare la valutazione del rischio legionellosi?
Si segnala che la valutazione del rischio legionella deve essere effettuata da tutti i Datori di Lavoro a capo di aziende che possiedono docce/terminali idrici e/o sistemi aeraulici di climatizzazione, al fine di poter escludere o minimizzare il rischio stesso. Possiamo quindi dire che la valutazione del rischio legionellosi deve essere effettuata da ogni sede aziendale con dipendenti.
Alcuni esempi di imprese nelle quali l’obbligo è in capo ai datori di lavoro e/o ai responsabili della sicurezza di contesti lavorativi sono:
- Strutture turistico ricettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, affittacamere, agriturismi e b&b);
- Strutture comunitarie (palestre, centri ludici e commerciali, navi da crociera, mezzi di trasporto);
- Piscine e impianti sportivi;
- Impianti termali, saune e centri benessere;
- Strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali;
Legionella: qual è la normativa e quali sono le linee guida?
I riferimenti normativi relativi alla valutazione del rischio legionella sono:
- le linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi 2015
- il Testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/08).
Altre fonti di normativa di riferimento sono:
- Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18: Attuazione Della Direttiva (UE) 2020/2184 Relativa Alla Qualità Delle Acque Destinate Al Consumo Umano
- Decreto legislativo 9 Aprile 2008, N. 81: Le sue disposizioni costituiscono attuazione dell’articolo 1 della Legge del 3 Agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di Salute e Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, considera il rischio derivante da Legionella
In data 7 maggio 2015, sono state approvate in Conferenza Stato-Regioni le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi. Il documento intende riunire, aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative:
- ‘Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi’, pubblicate in G.U. del 5 maggio 2000;
- “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali”;
- “Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi” (G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005 e G.U. n 29 del 5 Febbraio 2005).
Per quanto concerne le tematiche relative alla legionella si rimanda anche alle seguenti linee guida:
- Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria – 2013;
- Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione- 2006.
Legionella: quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Sulla base di quanto definito all’Art. 271, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità e, di conseguenza, deve:
- Effettuare la valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e sulle modalità lavorative che possano determinarne l’esposizione;
- Adottare misure protettive e preventive in relazione al rischio valutato;
- Revisionare la valutazione del rischio legionellosi in occasione di modifiche significative dell’attività lavorativa o degli impianti idrici od aeraulici o qualora siano passati 3 anni dall’ultima redazione (fanno eccezione quelle tipologie di strutture per cui è richiesto un più frequente aggiornamento della valutazione del rischio: strutture sanitarie, termali, etc etc.);
- Se la valutazione mette in evidenza un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, adottare misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, al fine di minimizzare il rischio relativo;
- Adottare misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie, per i laboratori e per i processi industriali;
- Adottare specifiche misure per l’emergenza, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente dell’agente biologico;
- Adottare misure idonee affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano una formazione sufficientemente adeguata. Per l’adozione delle misure protettive, preventive, tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche idonee, si deve fare riferimento a quanto definito nelle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (2015).
Legionella: com’è strutturato il protocollo di controllo del rischio legionellosi?
Il Protocollo di Controllo del Rischio Legionellosi ai sensi delle Linee Guida del 7 maggio 2015 si divide in tre fasi sequenziali e correlate tra loro:
- Valutazione del rischio: indagine che individua le specificità della struttura e degli impianti in essa esercitati, per le quali si possono realizzare condizioni che collegano la presenza effettiva o potenziale di Legionella negli impianti alla possibilità di contrarre l’infezione. Le informazioni relative alla Valutazione del rischio ed al relativo Piano di Controllo devono essere comunicate dall’incaricato della Valutazione al gestore della struttura o a un suo preposto che, a loro volta, dovranno informare tutte le persone che sono coinvolte nel controllo e nella prevenzione della legionellosi nella struttura.
- Gestione del rischio: tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a contenere costantemente le criticità individuate nella fase precedente. Qualsiasi intervento manutentivo o preventivo attuato deve essere il risultato di una strategia che preveda un gruppo di lavoro multidisciplinare, che consideri tutte le caratteristiche dell’impianto e le possibili interazioni nell’equilibrio del sistema.
- Comunicazione del rischio: tutte le azioni finalizzate a informare, formare, sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (gestori degli impianti, personale addetto al controllo, esposti, ecc.). A tale scopo l’informazione e la formazione sono un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni per la prevenzione ed il controllo della legionellosi. Tale aspetto è valido nei riguardi di qualunque struttura nella quale siano esercitati impianti a rischio legionellosi.
Legionella: cos’è il DVR e chi lo deve fare?
Il DVR Legionella è uno specifico elaborato tecnico che descrive dettagliatamente e valuta tutte le variabili che concorrono ad aumentare il rischio di contagio da Legionella in una determinata struttura.
Solo tecnici qualificati possono redigere un DVR completo che rappresenta la guida principale da seguire in caso di contaminazioni da Legionella.
Il documento si aggiorna periodicamente per essere certi di affrontare tutti i problemi di questo fenomeno nel migliore dei modi. Di norma:
- Ogni tre anni per la maggior parte delle strutture, come ad esempio le strutture ricettive e alberghiere;
- Ogni anno per le strutture sanitarie e gli stabilimenti termali;
- Ogni volta che vi siano state modifiche degli impianti o in caso di presenza di Legionella, accertata durante le attività routinarie di monitoraggio.
Il documento non si limita semplicemente a valutare il rischio, ma altresì:
- Indica lo stato generale della struttura oggetto di valutazione;
- Stila un elenco dei punti di rischio presenti negli impianti;
- Valuta i controlli analitici svolti e le prescrizioni da adottare al fine di ridurre il rischio in futuro;
- Programma interventi di manutenzione ed eventuale disinfezione;
- Stabilisce le linee guida per la formazione del personale della struttura.