COS’È IL RENTRI?

La gestione dei rifiuti è diventata una priorità sempre più importante per le aziende in tutto il mondo. In Italia, l’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 ha introdotto il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), un sistema che rivoluzionerà la gestione dei rifiuti aziendali.

ll RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti. E’ previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Consente attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Il RENTRI presenta due sezioni: una sezione anagrafica e una sezione denominata Tracciabilità. La sezione Anagrafica comprende tutti i dati anagrafici degli operatori e le informazioni inerenti alle autorizzazioni rilasciate dagli stessi operatori per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla gestione dei rifiuti. La sezione Tracciabilità comprende tutti i dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del Codice Ambiente e dei dati che concernono i percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione.

QUAL’È LA FINALITÀ DEL RENTRI?

Il RENTRI è stato introdotto per garantire una gestione più efficiente e trasparente dei rifiuti, riducendo l’impatto ambientale e prevenendo il traffico illecito degli stessi. L’adozione di questo sistema di tracciabilità permette di acquisire con maggiore facilità i dati ambientali e li rende più facilmente accessibili al fine di semplificare le attività di controllo e vigilanza da parte del Ministero.

Il sistema permette di gestire in modalità digitale migliaia di documenti cartacei. Questo fa sì che i tempi per la trasmissione di tutti i dati necessari (rendicontazione ed il monitoraggio del raggiungimento degli obbiettivi europei per quanto riguarda il recupero e il riciclo) vengano notevolmente ridotti.

QUALI SONO LE IMPRESE CHE DEVONO ISCRIVERSI AL RENTRI?

Considerato il carattere innovativo della digitalizzazione delle operazioni previste, al fine di assicurare la tracciabilità dei rifiuti attraverso questo nuovo sistema, il Regolamento prevede un’applicazione graduale degli obblighi a carico degli operatori.

La piena operatività del RENTRI decorrerà dal 15 dicembre 2024 come stabilito dall’articolo 13 del Decreto 4 aprile 2023, n.59 così come chiarito dal Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023, n.97.

Le iscrizioni a questo registro sono calendarizzate per tipologia e per dimensioni aziendali. Gli obblighi di iscrizione partiranno da dicembre 2024 e i soggetti per la quale l’scrizione è considerata obbligatoria sono i seguenti:

  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti classificati come pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Enti ed altre imprese incaricate di effettuare il trattamento dei rifiuti
  • Soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: si parla di rifiuti prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fiumi, fosse settiche e reti fognarie.

Per tutti i soggetti indicati sopra viene attuata una cosiddetta fase cuscinetto al fine di semplificare l’entrata in funzione a tutti gli effetti di questo registro. Questa fase si concluderà entro febbraio 2026.

La piena operatività del RENTRI decorrerà dal 15 dicembre 2024 come stabilito dall’articolo 13 del Decreto 4 aprile 2023, n.59 così come chiarito dal Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023, n.97

Le scadenze di iscrizione obbligatoria sono 3:

15 dicembre 2024 entro il 13 febbraio 2025 Sono tenuti a iscriversi tutti gli enti o le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. Sono inclusi in questo termine di scadenza anche tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali
15 giugno 2025 entro il 14 agosto 2025 Enti o imprese produttrici di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti
15 dicembre 2025 entro il 13 febbraio 2026 Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi fino a dieci dipendenti ed i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione

QUALI SONO LE SFIDE PER LE IMPRESE IN SEGUITO A QUESTI CAMBIAMENTI?

L’implementazione del RENTRI potrebbe comportare alcune sfide per le aziende, in particolare per quelle che non hanno ancora adottato una gestione digitale dei rifiuti. Tuttavia, come abbiamo visto prima, il governo italiano ha previsto un periodo di transizione per consentire alle aziende di adeguarsi al nuovo sistema. Inoltre, sono disponibili risorse e supporto per le aziende che necessitano di assistenza nella registrazione e nell’utilizzo del RENTRI.

Un’altra sfida potrebbe essere rappresentata dalla gestione dei dati sensibili. Il RENTRI richiede alle aziende di fornire informazioni dettagliate sui propri rifiuti, inclusi dati sensibili come la quantità, la composizione e il luogo di smaltimento. Le aziende dovranno garantire la sicurezza e la protezione di queste informazioni, adottando misure adeguate a prevenire accessi non autorizzati o violazioni della privacy.

QUAL’E’ LA MODALITA’ D’ISCRIZIONE?

L’iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali. L’operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale.

L’iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti. Ogni unità locale dell’operatore può iscriversi

autonomamente. L’iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo. Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte.

L’utente deve inserire:

  • le unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico; nel caso di imprese le unità locali vengono riprese dal Registro imprese ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti.
  • le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio, centro di raccolta). I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento.

QUAL’E’ IL CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO AL RENTRI?

Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:

  • 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:

  • 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

COSA COMPORTA LA MANCATA O IRREGOLARE ISCRIZIONE?

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

COSA COMPORTA LA MANCATA O INCOMPLETA TRASMISSIONE DEI DATI?

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

QUALI SONO LE FUNZIONALITÀ IN AMBIENTE DEMO PER GLI OPERATORI?

Gli operatori accedono all’ambiente DEMO del RENTRI per testare:
a) Procedura di iscrizione al RENTRI.
b) Stampa del format esemplare del registro di carico e scarico.
c) Servizi di supporto per la vidimazione digitale, emissione e gestione del FIR cartaceo tramite applicazione web.
d) Servizi di supporto per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale.
Sono diverse le funzioni che sono state rilasciate in ambiente demo nell’arco dei primi mesi del 2024 al quale si può accedere per fare simulazioni.

CONCLUSIONI

In conclusione, possiamo affermare che il RENTRI rappresenta un grande passo avanti verso la gestione documentale dei rifiuti per aziende sul territorio italiano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *