Iscrizione – variazione – rinnovo per attività di trasporto svolta in proprio dai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e, fino a 30 kg/litri al giorno, di rifiuti pericolosi (categoria 2-bis)
L’iscrizione all’attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti è inquadrato dal nuovo Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali all’articolo 8, comma 1b del D.M. n.120/2014.
Devono iscriversi nella Categoria 2/bis dell’Albo Gestori Ambientali i seguenti soggetti:
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.
Per “produttore iniziale” si intende l’impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto, escludendo i cosiddetti “nuovi produttori”, cioè i soggetti produttori di rifiuti a seguito di operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti.
È necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art.183, c.8). Tale trasporto deve quindi costituire una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.
Per l’iscrizione alla Categoria 2/bis è necessario solamente disporre dei requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie. Non è necessario dimostrare i requisiti di idoneità tecnica relativi a veicoli e personale né il requisito di capacità finanziaria. Le imprese dedite alle attività di trasporto dei propri rifiuti, inoltre, non sono tenute a nominare un Responsabile Tecnico e prestare le garanzie finanziarie.
L’iscrizione all’Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare alla Sezione regionale o provinciale competente.
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